IL NOSTRO STATUTO
- Denominazione
È costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS) l’associazione
Tuttinsieme, con sede a Pregassona.
2. Durata dell’associazione
L’associazione ha durata illimitata.
3. Statuto dell’associazione
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’associazione.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea come da art.67 CCS.
oppure su richiesta dei membri del comitato direttivo durante un’assemblea straordinaria.
4. Scopo
– Raccolta fondi da destinare alle associazioni che operano sul territorio.
– Organizzare eventi e incontri per promuovere l’associazione
– Creare collaborazioni tra associazioni e partner privati.
– Promuovere prodotti locali e il Ticino
– Promuovere e favorire l’incontro, il sostegno e la solidarietà in generale.
– Sostenere la diffusione di progetti e iniziative che mirino a incentivare l’informazione sull’importanza della solidarietà.
– Diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza delle esigenze dei bambini
– Collaborare ed essere riconosciuti dal Cantone.
Per realizzare queste finalità l’associazione attuerà tutte le opportune iniziative di carattere di promozione e vendita di particolari collezioni e produzioni di vino Ticinese/Svizzero e/o di prodotti locali in generale. Organizzare e promuovere iniziative sociali, culturali, promuovere e attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni nazionali ed estere, associazioni e organizzazioni che perseguano finalità analoghe alle proprie, volte alla raccolta di fondi.
L’associazione Tuttinsieme può estendere la propria attività ad altri ambiti compatibili con le finalità sopra indicate. Essa potrà inoltre svolgere altre attività connesse a quelle istituzionali, volte esclusivamente al suo sostentamento e a realizzare i suoi fini statutari. L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata, quest’ultima riconosciuta esente, oppure associarsi o ricorrere a convenzioni con esse. Per perseguire le proprie finalità l’associazione può avvalersi, per tramite della direzione, dell’opera dei suoi soci e della collaborazione di professionisti, enti, istituti, anche mediante accordi e convenzioni.
- Organizzazione
5.1 L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’associazione ed è convocata dalla direzione
5.2 La direzione è composta dal presidente, dal tesoriere/segretario e dal 1° membro onorario e da eventuali membri designati dall’assemblea generale dei soci
5.3 L’assemblea generale dei soci può essere convocata dalla direzione mediante lettera almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dei conti, e si svolgerà sulla base di un ordine del giorno
5.4 Eventuali assemblee generali straordinarie possono essere convocate dalla direzione o su richiesta scritta da almeno un quinto della compagine sociale.
6. I soci
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni, Svizzere o straniere, in numero illimitato. Nell’ambito dell’associazione si distinguono: Presidente, soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, sostenitori e sponsor. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e hanno diritto di voto in assemblea. La qualifica di socio ordinario viene conferita alle persone che collaborano attivamente all’iniziativa. La qualifica di socio onorario è conferita a quelle persone eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all’associazione, cui la direzione crede conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari possono essere eletti a cariche sociali.
Dimissioni
6.1 Per le dimissioni da qualsiasi carica è necessaria la forma scritta. È in ogni caso escluso qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
6.2 In caso di contrasto con le finalità dell’associazione la direzione può deliberare l’esclusione del socio dall’associazione.
7. Diritto di voto
7.1 tutti i soci (fondatori e ordinari) hanno uguale diritto di voto nell’assemblea.
7.2 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti
7.3 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno dalla maggioranza dei soci presenti
7.4 L’assemblea dei soci può deliberare risoluzioni su oggetti non debitamente preannunciati
7.5 In caso di controversie il presidente ha potere decisionale
8. Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria:
deliberare sul rendiconto annuale e sulle relazioni della direzione; deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dalla direzione nonché sulle iniziative e d i contributi da parte dei soci; approvare un regolamento interno dell’associazione su proposta della direzione.
in sede straordinaria:
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori.
- La direzione
La direzione ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed è composta da un minimo di tre (3) membri.
10. Sedute della direzione
La direzione si riunisce, almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritiene necessario o quando lo richiede uno membro della direzione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Tesoriere e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Per ogni assemblea e riunioni viene redatto un verbale.
11. Rimborsi spese
Ai membri della direzione o hai soci onorari in casi particolari per mansioni particolari può essere accordato un rimborso delle spese.
12. Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’associazione e costituito:
– dalle entrate e i ricavi delle vendite dei prodotti.
– da contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche o giuridiche, da eventuali donazioni, sponsor, erogazioni e lasciti di soci e di terzi
– da provenienti derivanti da manifestazioni e altre attività promosse dall’associazione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali
– altre
13. Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio l’assemblea dovrà approvare il rendiconto delle entrate e delle spese, il quale sarà depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della riunione perché i soci possano prenderne visione. L’eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo comune e utilizzato per realizzare le finalità dell’associazione.
14. Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione Tuttinsieme il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficenza ad enti o associazioni con sede nel Canton Ticino o in Svizzera. I beni avuti in comodato dall’associazione saranno restituiti ai proprietari.
15. Altre norme
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia (CCS 60 e seguenti)